Da Lecce, questa volta, arriva qualcosa di buono. E’ notizia di oggi che tutti i candidati del centrosinistra, collegati al candidato Sindaco Loredana Capone, hanno sottoscritto pubblicamente un codice etico che li impegna davanti a tutti gli elettori in caso di elezione a Sindaco, Consigliere Comunale ed Assessore. Ed è dei giorni scorsi la notizia che i candidati di una delle liste del centrodestra, collegati al candidato Sindaco Paolo Perrone, quelli del Movimento Regione Salento, hanno sottoscritto un patto con gli elettori che mi sembra molto attuale anche per noi.
Il Codice etico per gli amministratori, noto come la “Carta di Pisa”, è stato redatto dall’associazione “Avviso Pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, che è un’Associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che, concretamente, si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.
Un buon punto di partenza in un momento in cui la politica in generale non gode della fiducia della gente. Un ottimo punto di partenza per quanti nella nostra città stanno chiedendo il voto e si apprestano ad assumere il ruolo di amministratore comunale.
I punti richiamati nel codice sono diversi e vanno dall’impegno ad azioni trasparenti, all’accettazione di alcuni obblighi.
Tra questi:
• Il divieto di accettare regali che abbiano un valore superiore a 100 euro;
• L’astensione dall'esercizio delle proprie funzioni o dall’utilizzo delle prerogative legate alla carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell’interesse generale;
• L’assicurazione della insussistenza di conflitto di interessi;
• Il divieto del cumulo dei mandati politici;
• L’esercizio discrezionale delle competenze, evitando pressioni indebite tese ad ottenere vantaggio personale o indiretto;
Seguono, poi, una serie di prescrizioni che vanno da un impegno ad un trasparante finanziamento dell’attività politica, al confronto democratico, dall’impegno alla promozione del codice etico e della partecipazione popolare alla vita amministrativa, alla rendicontazione della propria attività, dal rapporto con i cittadini e con i mezzi di comunicazione, ai rapporti con l’autorità giudiziaria, impegnando il sottoscrittore, in caso di rinvio a giudizio, per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.
Non c’è che dire, sarebbe una bella prova d’amore per la città che si intende amministrare.
E se poi si volesse completare l’impegno davanti agli elettori che sono stanchi delle manovre trasformistiche, molto attuali anche a Gallipoli, non guasterebbe l’impegno assunto questa volta dai candidati della lista MSR.
Il patto prevede l’impegno ad adempiere al mandato con fedeltà e lealtà nei confronti del pubblico interesse e con assoluta imparzialità, a realizzare i programmi e gli indirizzi politici che il movimento individuerà più utili per la Città concordati dalla coalizione che sosterrà il candidato Sindaco e – cosa importantissima – di dimettersi dalla carica nel caso in cui si dovesse trovare in disaccordo con la linea politica del Movimento.
Queste mie riflessioni, il codice ed il patto sottoscritto a Lecce, oltre che qui renderli pubblici, li invierò ai cinque candidati sindaci di Gallipoli perché, se lo riterranno opportuno, se ne facciano promotori presso le rispettive coalizioni e liste di candidati a consigliere comunale. Vedremo!
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ALLEGATI
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Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori.
2. Ai fini del presente Codice, il termine “amministratore” indica il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali.
Il Codice vincola gli amministratori che aderiscono volontariamente al presente Codice mediante dichiarazione e sottoscrizione pubblica, impegnandosi così all’adempimento delle sue disposizioni. L’elenco dei sottoscrittori verrà reso pubblico a cura dei sottoscrittori medesimi. A tutti gli amministratori verrà consegnata copia cartacea ovvero inviata tramite posta elettronica copia in formato digitale del presente Codice.
PRINCIPI
3. L’amministratore deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall’art. 54 della Costituzione. A tale fine, l’amministratore si impegna a svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione.
TRASPARENZA
4. Fermo restando l’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sussista un interesse diretto e personale in merito all’oggetto della decisione, l'amministratore si impegna:
a. ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni d’ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o arrecato un danno a terzi;
b. a garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo, tramite la pubblicazione su internet nel sito dell’amministrazione, i dati relativi alle attività professionali svolte, ai redditi, agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali conflitti di interesse di cui all’art. 7.
DIVIETI
5. Regali.
L’amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100 annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, ovvero da concessionari dell’ente o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria. L’amministratore non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici, servizi o organizzazioni;
6. Clientelismo
L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall’utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell’interesse generale.
7. Conflitto di interessi.
Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:
a. la sussistenza di interessi personali dell’amministratore che interferiscono con l’oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui l’amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui l’amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
d. l’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l’amministratore acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l’amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.
8. Cumulo.
L'amministratore deve adeguarsi nel più breve tempo a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici, evitando strategie dilatorie volte a posticiparne l’applicazione.
L'amministratore deve astenersi dall'esercitare altri incarichi politici che interferiscano indebitamente con l’esercizio del proprio mandato.
L'amministratore deve astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che implichino un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in base alle sue funzioni di amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di controllo.
9. Esercizio delle competenze discrezionali.
L’amministratore deve integrare le sue decisioni discrezionali con una rendicontazione pubblica delle motivazioni di ordine generale e di carattere giuridico che hanno determinato la sua decisione. Coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 6 del presente Codice, nell'esercizio delle sue competenze discrezionali l'amministratore si astiene dall’attribuire a sé, ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.
10. Pressioni indebite.
L’amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di o l’astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.
11. Restrizioni successive all’incarico
L’amministratore che negli ultimi 5 anni ha esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’amministrazione non può svolgere, nei 5 anni successivi alla cessazione del suo mandato, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari delle sue decisioni e attività.
In caso contrario, l’amministrazione dispone l’esclusione per i successivi 5 anni dei soggetti privati che abbiano violato tale divieto dall’attività contrattuale e dal conferimento di incarichi, licenze, concessioni.
FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ POLITICA
12. L’amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa; deve altresì rendere pubbliche con cadenza annuale tutte le fonti di finanziamento politico regolare.
L’amministratore deve astenersi dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.
CONFRONTO DEMOCRATICO
13. L’amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini nel favorire l’accesso alle informazioni e favorendo l’esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.
Nell’esercizio del proprio mandato l’amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione.
L’amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.
L’amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell’ambito istituzionale sia nell’espletamento del proprio mandato.
Più precisamente:
a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
b. favorire la più ampia libertà di espressione;
c. evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione.
PROMOZIONE DEL CODICE ETICO E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA
14. L’amministratore deve incoraggiare la diffusione del presente Codice e promuovere la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, personale, mezzi di comunicazione.
Inoltre, l’amministratore deve favorire la conoscenza della vita amministrativa del Comune con adeguate iniziative, sia attraverso l’informazione che con atti concreti.
RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA'
15. L'accettazione e l’esercizio della funzione di amministratore comportano l'accettazione
del presente Codice, che si realizza tramite sua sottoscrizione. Ciò costituisce un vincolo di responsabilità che l’amministratore assume nei confronti dei cittadini, ai quali è così assicurato uno strumento trasparente di valutazione della legalità e dell’efficacia del suo operato.
L’amministratore deve dare conto – attraverso la presentazione e la pubblicazione con cadenza almeno annuale di un documento relativo alle attività svolte – del rispetto degli obblighi del Codice e descrivere la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati ottenuti.
I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell’amministrazione.
RAPPORTI CON I CITTADINI
16. L 'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso.
L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei
servizi di cui è responsabile. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di
cui ha la responsabilità.
RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE
17. L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di
cui è responsabile, nonché la motivazione del personale.
L’amministratore deve ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, senza gravare sul bilancio dell’ente e motivandone l’impiego.
In caso di reclutamento o di promozione del personale, l’amministratore deve assumere una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile.
L’amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di o astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.
L'amministratore deve usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall’Amministrazione con oculatezza e parsimonia, contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori
della Pubblica Amministrazione.
NOMINE IN ENTI, CONSORZI, COMUNITA’ E SOCIETA’ PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18. L’amministratore deve condizionare qualsiasi nomina, effettuata singolarmente o collegialmente, presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica,
alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.
L’amministratore deve altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso di mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l’ottemperanza ovvero sanzionarne l’inadempimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del presente Codice.
L’amministratore deve altresì procedere a tali nomine, qualora queste richiedano competenze di natura tecnica, a seguito di un bando di valutazione comparativa dei candidati, mediante provvedimento motivato in base al parere ovvero alla designazione di un comitato di garanzia.
RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
19. L'amministratore deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata.
L’amministratore deve incoraggiare l’adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.
RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
20. In presenza di indagini relative all’attività dell’ente l’amministratore deve assicurare la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all’attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.
L’amministratore deve altresì assicurare l’adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d’ufficio o
in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.
Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa l’amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l’attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie.
In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, l’amministratore si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.
In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell’ente, l’amministratore deve promuovere la costituzione parte civile della propria amministrazione nel relativo processo.
Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, l’amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza, promuoverne l’utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.
SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
21. In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice gli amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni o si sono volontariamente impegnati in tal senso devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l’ottemperanza ovvero sanzionarne l’inadempimento.
In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell’assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio comunale, i cittadini e i portatori di interessi sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.
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Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, è un’Associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.
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Io sottoscritto _______________________________________, nato a _________ il _________, nel ringraziare per la fiducia accordatami da (Partito/lista) con la proposta, da me accettata, di candidarmi alle prossime elezioni amministrative per la Città di Gallipoli, confermo che, qualora dovessi risultare eletto nel Consiglio Comunale, ovvero indicato o scelto a ricoprire incarichi di Giunta, Commissioni, altri incarichi istituzionali, designazioni in Enti e società partecipate, mi impegnerò ad adempiere al mandato con fedeltà e lealtà nei confronti del pubblico interesse e con assoluta imparzialità, e riconosco che il consenso elettorale che riceverò non potrà mai essere inteso quale consenso alla persona, poiché è indubbio che al di là delle qualità propositive di ciascun candidato, il consenso stesso non sarebbe mai stato raggiunto senza il conforto del programma e senza l’impegno di tutti gli altri candidati.
Mi impegnerò a realizzare i programmi e gli indirizzi politici che il movimento individuerà più utili per la Città e che saranno concordati dalla coalizione che sosterrà il candidato sindaco ….
Nell’ipotesi dovessi mai, in disparte i temi etici in cui potrò rivendicare la libertà di coscienza, trovarmi in disaccordo con la linea politica di (Partito/lista), assumo l’impegno morale di dimettermi tempestivamente dalla carica e/o dall’incarico, in modo tale che (Partito/lista) possa individuare il sostituto, autonomamente o di concerto, per le cariche di altrui prerogativa, ovvero si proceda al subentro per le ipotesi (consiglio comunale, ecc.) regolate dalla legge.